Rischio da agenti chimici e rischio biologico: aspetti legislativi

    Attualmente gli aspetti legislativi che definiscono in modo specifico e dettagliato come effettuare la valutazione del rischio biologico ed attuare tute le misure di prevenzione per la tutela della salute riguardano il rischio biologico in ambiente di lavoro. Esso si identifica con la determinazione del rischio di esposizione ad agenti biologici e con la conseguente strategia di prevenzione che richiede specifiche misure di prevenzione e protezione previste dagli adempimenti del Titolo X del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

    La caratterizzazione di tali interventi si considera di particolare interesse per il contenuto estremamente innovativo dell'attuale normativa, focalizzata sulla necessità di garantire una adeguata ed efficace tutela del personale ogni volta che sia identificabile una potenziale esposizione ad agenti che possono provocare un danno alla salute.

    Il Titolo X del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. comprende il recepimento della Direttiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo e Consiglio relativa alla "Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti biologici durante il lavoro".

    Tale Direttiva all'art. 1 "Oggetto" riporta: "La presente direttiva ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro sicurezza e la loro salute dall"esposizione agli agenti biologici durante il lavoro ivi compresa la prevenzione di tali rischi". In tale ottica le attività che richiedono l'applicazione di misure di prevenzione e protezione per la contaminazione da agenti patogeni, quali ad esempio i virus HIV, HBV, HCV, il micobattero tubercolare, la Legionella ecc..  rientrano a pieno titolo tra quelle contemplate dalla Direttiva.

     A confermare questo ambito di applicazione di seguito, all'art. 3 "Campo di applicazione - individuazione e valutazione dei rischi", viene specificato che "la presente direttiva si applica alle attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti biologici a causa della loro attività professionale."

    Il procedimento di valutazione del rischio costituisce, quindi, la base per poter definire e caratterizzare le misure di sicurezza da mettere in atto.

    Ai sensi dell'art. 271 del Titolo X (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) è infatti necessario evidenziare, distinguendo per luogo o ambiente di lavoro, se esiste o meno il "rischio di esposizione" ad agenti biologici e quali siano le misure tecniche, organizzative procedurali (art. 272 del Titolo X ) attuate o da dovere attuare per evitare l'esposizione, individuando e definendo i necessari interventi di protezione.

    Gli interventi di protezione sia di tipo collettivo che individuale, per una appropriata e concreta salvaguardia del lavoratore, devono essere selezionati e realizzati in funzione delle specifiche tecniche, dei requisiti ed in relazione alle proprietà peculiari degli agenti biologici, connessi con l'ambiente o con il posto di lavoro, che si identificano come sorgenti di rischio. A tal proposito bisogna considerare con attenzione quanto riportato nell'art. 15 "Misure generali di tutela", comma 1, lettera c) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che prevede "l'eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, la loro riduzione al minimo", in seguito al comma 1, lettera z) dell'Art. 18 tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, si indica che sia il datore di lavoro che "aggiorna le misure di prevenzione, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e protezione", nonché quanto enunciato da una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione, la n. 12863 del 29/12/98, che ha sancito ancora una volta  il principio della "fattibilità tecnologica" per la tutela della salute di un lavoratore.

    Nell'ambito della tutela della salute da Legionella o da altri agenti biologici in un ambiente di lavoro è doveroso considerare alcuni importanti interventi di Prevenzione e Protezione di tipo Collettivo.

    Tra questi un ruolo preminente è svolto dalle procedure di pulizia, decontaminazione e disinfezione.

     La procedura di disinfezione, la più importante sotto il profilo della tutela della salute, è parte integrante di qualsiasi attività che comporta un'esposizione, anche se solo potenziale, ad agenti biologici (come ad esempio per l'impiego di apparecchiature e dispositivi, decontaminazione ambientale, di componenti di strumenti ed impianti di varia tipologia, ecc.). Al riguardo una procedura di disinfezione si considera idonea al fine prefissato se è efficace nei confronti degli agenti biologici che costituiscono la sorgente dell'infezione o delle infezioni.

    Ãˆ necessario impiegare sostanze disinfettanti che possiedono l'attività richiesta in considerazione anche dei necessari tempi di contatto, dei diversi substrati e dei possibili mezzi interferenti nei quali siano presenti gli agenti infettivi, poiché le proprietà microbicide potrebbero essere insufficienti, annullate o fortemente ridotte . Contemporaneamente è doveroso porre altrettanta oculatezza nella scelta di questi composti valutando anche le caratteristiche di tossicità per i soggetti esposti in relazione alle concentrazioni di impiego (ad es. formaldeide, gliossale, gluteraldeide, ecc.). Al riguardo è necessario considerare gli adempimenti del Titolo IX del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.  con particolare riferimento a:

a)  riduzione dei rischi alla fonte;

b)  sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
c)  priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

evidenziati nei seguenti disposti:

- art. 224, Titolo IX, Capo I, recante "Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi", secondo cui "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi devono essere eliminati o ridotti al minimo mediante le seguenti misure:

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b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;

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g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici" (comma 1);

- art. 225, rubricato "Misure specifiche di protezione e prevenzione", che prescrive che "quando la natura dell'attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione (degli agenti o dei processi, n.d.r.)  il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l'applicazione delle seguenti misure da adottarsi nel seguente ordine di priorità:

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b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio" (comma 1); 

    Per la scelta dei principi attivi o delle formulazioni per disinfezione è importante, al fine di osservare quanto richiesto dalla normativa,  esaminare la documentazione tecnico-scientifica e la conformità alle norme tecniche di settore. Per la valutazione dell'attività battericida di base di formulazioni ad azione disinfettante si può prendere a riferimento la norma UNI EN 1040, del 1999, mentre per il test quantitativo in sospensione per la valutazione dell'attività battericida per strumenti ci si può riferire alla norma EN 1327 del 2003, nell' analisi dell'attività virucida di formulazioni ad azione disinfettante  la norma di riferimento è la EN 14476 del 2005, che contempla la verifica di efficacia nei confronti di  poliovirus e adenovirus.

    Per la corretta esecuzione di un test quantitativo in sospensione per valutare l'attività fungicida sarà necessaria la conformità alla norma EN13624 del 2003, mentre la conformità alla norma EN 14347 del 2005 è richiesta nella valutazione dell'attività sporicida di base e la conformità alla EN14348 del 2005 costituisce il presupposto per svolgere correttamente il test quantitativo in sospensione per la valutazione dell'attività micobattericida di disinfettanti chimici per l'uso nell'area medica inclusi disinfettanti per strumenti. Infine per la valutazione dell'attività battericida e fungicida di formulazioni ad azione disinfettante, test di superficie è auspicabile la conformità alla norma EN 13697 del 2001.

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